RCA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 233 – luglio-agosto 2012

  1. Le novità introdotte dalla riforma
    Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) contempla due previsioni che incidono direttamente sui criteri di accertamento del danno alla salute. Tali previsioni sono contenute nell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, del d.l. 1/2012. Ambedue le previsioni sono state inserite dalla legge di conversione.

    1.1. Il comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: “In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    1.2. Il comma 3 quater stabilisce invece (senza modificare testualmente il codice delle assicurazioni): “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

    1.3. Il presente scritto si propone, senza presunzione di esaustività, una prima lettura di tali previsioni, incentrata sui seguenti punti: (a) quale sia il contenuto e la portata precettiva delle nuove norme; (b) se ed in che modo abbiano inciso sulla nozione astratta di “danno biologico”; (c) se ed in che modo abbiano inciso sulle operazioni pratiche di accertamento del danno; (d) se debbano applicarsi retroattivamente. CONTENUTO A PAGAMENTO
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